Per individuare un danno da responsabilità medica, bisogna innanzitutto verificare “la difficoltà tecnica” dell’intervento chirurgico effettuato o anche solamente della diagnosi dichiarata.
Infatti, l’art. 1176 del codice civile, 2 comma, prevede che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attivita’ professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.”
Qualora si tratti di un caso ordinario, che non presenti problemi tecnici di speciale difficoltà, il medico risponde delle conseguenze del suo operato (ai sensi dell’art.1176 secondo comma c.c.), se ha agito con imperizia e negligenza (colpa lieve).
L’obbligo di diligenza e’ l’ottimale esecuzione di qualsiasi attività essenziale per la realizzazione del risultato, e l’aggiornamento continuo. Il medico deve sempre eseguire tutte quelle attività idonee al raggiungimento del fine perseguito, la salute del paziente. Tale diligenza non è quella richiesta genericamente nelle obbligazioni, ma e’ rapportata alla natura dell’attivita’ esercitata (art. 1176, comma 2 c.c.), che nel campo medico implica il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.
E’ inoltre importante sottolineare che la diligenza medica comporta l’obbligo di sorveglianza sulla salute del paziente operato anche nella fase post-operatoria . La Corte richiamando il disposto di cui all'articolo 2236 del codice civile in base al quale "se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave" ha chiarito che in ambito medico, a prescindere dalla difficoltà dell'intervento, il sanitario ha l'obbligo di seguire il paziente anche in relazione a possibili eventi che possono verificarsi dopo l'operazione. Per questo deve prendere tutte le precauzioni del caso giacchè in caso di insuccesso sarà suo compito provare che le complicanze erano state determinate da eventi imprevisti e inevitabili. Concludendo che il medico risponde anche per colpa lieve. Corte di Cassazione (Sentenza n.20790/2009)
E’ comunque da considerare che l’orientamento piu’ recente sta iniziando a considerare l’effettuazione di alcuni interventi specifici, come ad esempio alcuni interventi di chirurgia estetica, come un’obbligazione di risultato, cioè, nella quale il soddisfacimento concreto dell'interesse del paziente viene considerato come contenuto essenziale della prestazione. Qui l’adempimento coincide pertanto con la piena realizzazione del risultato previsto, indipendentemente dall'attività e dalla diligenza messe in opera dal medico. Pertanto, tale obbligazione di risultato “non può ritenersi adempiuta se l'attività dell'obbligato, quantunque diligente, non sia valsa a far raggiungere il risultato previsto , (dove ad esempio e’ stata riconosciuta come obbligazione di risultato e non di mezzi quella di un medico che aveva proposto e praticato un intervento di incollaggio delle tube a una paziente - quale metodo anticoncezionale sicuro al 100% - che successivamente, però, era rimasta incinta). Poiché in questi casi lo scopo stesso del contratto consiste appunto nel raggiungimento del risultato, è onere del medico dimostrare che il mancato conseguimento del risultato non è dovuto a sua colpa. Qualora invece non riesca a fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.),dovrà’ rispondere di ogni danno cagionato al paziente.
Risulta quasi sempre decisiva la valutazione emergente dalla perizia medico-legale, che il danneggiato e’ consigliabile effettui in ogni caso, prima di poter valutare ogni possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Questo per stabilire: 1) la complessita’ dell’attività svolta dal medico, 2)il nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento dannoso, 3) la valutazione della prestazione specifica come di mezzi o di risultato.
“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.
Responsabilità Medica

