DANNO BIOLOGICO E RESPONSABILITA' MEDICA: Danno Biologico Danno Biologico e Giurisprudenza

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Danno biologico e Giurisprudenza

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DANNo biologico e giurisprudenza
Il danno cd. biologico richiama, invece, una lesione dell'integrità psicofisica
accertabile in sede medico-legale, uno strappo alla “salute” della persona, intesa
come condizioni di benessere psico-fisico.
In una accezione in senso stretto, il
danno biologico è solo quello clinico, quello, cioè, che si radica nell’efficienza
biopsichica del danneggiato. In una accezione in senso lato, esso è, poi, il danno
alla salute in generale, comprensivo dei risvolti negativi che la patologia comporta
nella vita della vittima dell’illecito.

L’interpretazione sin qui illustrata ottiene, nel 2003, il definitivo vaglio delle Alte
Corti. In particolare, la Consulta statuisce che nell'astratta previsione della norma di
cui all'art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale
derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo,
inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno
biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente
garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un
accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina
ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di
rango costituzionale inerenti alla persona (Corte cost., 11 luglio 2003, n.233[7]).

La norma ex art. 2059 c.c., quale vive nell’ordinamento[8], si manifesta agli
interpreti nel senso che danno biologico e danno morale subbiettivo “hanno natura
diversa e non si identificano in alcun modo” (così Corte cost., 22 luglio 1996, n.
293[9]), perché “il danno biologico consiste nella lesione dell'integrità psicofisica,
mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell'integrità morale” (Cass. civ.,
Sez. III, 12 luglio 2006, n.15760[10]).

Sul piano processuale, le conseguenze sono significative: il giudice, nel liquidare il
danno non patrimoniale, “cumula” danno biologico e danno morale. Mediante
addizione delle due categorie di danno, perviene al ristoro integrale del pregiudizio
sofferto dal soggetto passivo dell’illecito civile.

Gli enunciati di diritto appresso illustrati divengono, di fatto, degli assiomi che
rimangano del tutto estranei alla diatriba di lì a poco accesasi in calce al cd. danno
esistenziale. La giurisprudenza e la dottrina, cioè, cominciano ad interrogarsi circa
la configurabilità di una “terza voce” di danno, quella esistenziale, non mettendo in
discussione, tuttavia, la bipolarità dell’art. 2059 c.c. ramificata tra morale e
biologico.

Nel vigore degli assiomi segnalati, interviene, nel 2005, il Legislatore.



2. L’intervento del Legislatore: il codice delle Assicurazioni private

Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209[11] introduce un Codice delle
assicurazioni private che, negli artt. 138 e 139 descrive un danno biologico cd.
dinamico (o pluridimensionale[12]) come “lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale
che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”

Le norme introducono dei limiti legali al risarcimento del danno alla salute,
diversamente modulati in ragione della natura della lesione (micropermanente o
macropermanente). All’atto della emanazione del Codice, i limiti in parola non
allarmano la dottrina per due motivi principali.

Innanzitutto, i limiti si ricollegano al sistema di calcolo del danno affidato a tabelle
nazionali[13]: tabelle, all’atto della entrata in vigore (e tuttora oggi), in essere solo
per le cd. micropermanenti, ovvero le lesioni contenute entro un danno biologico
valutato in misura percentuale al massimo nel 9% (per le quali le limitazioni hanno,
indubbiamente, un impatto di minore rilevanza).

In secondo luogo, entrato in vigore il Codice delle Ass.ni, nessuno dubita che quelle
limitazioni risarcitorie si applichino solo dal danno biologico e non anche al
morale. Ciò vuol dire che il cumulo tra morale (senza limitazioni) e biologico (con
limitazioni) rende elastica la risarcibilità del danno, affidata al giudice e teorico il
problema dei limiti legali al risarcimento del danno non patrimoniale.



Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta
attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati
termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà)
del primo. 
Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice,
qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal
soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Così, ad esempio, “è a dirsi per il danno da uccisione del familiare e conseguente
perdita del rapporto parentale, là dove l’eventuale depressione è l’esito finale del
dolore da lutto iniziale, così confermandosi che il c.d. danno biologico psichico è in
tal caso solo una somatizzazione del c.d. danno morale

Se, dunque, il danno non patrimoniale, prima dell’intervento delle Sezioni Unite,
era “tutto fuori dal biologico” (danno morale, danno esistenziale), adesso questo è
“tutto dentro al biologico” che se presente assorbe le altre voci di danno.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, il danno da lesione del diritto inviolabile alla
salute (art. 32 Cost.) è esattamente quello descritto negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n.
209/2005 ove viene definito come: “lesione temporanea o permanente all'integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali.

Va da sé che i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sono profondamente
diversi da quelli vigenti (come visto) allorché il Legislatore consegnava agli
operatori il Codice delle Assicurazioni private: né è prova la difficoltà incontrata
dai giudici di merito in fase di applicazione dei suddetti principi agli artt. 138 e 139
della codificazione citata.

Se, infatti, il danno non patrimoniale è tutto dentro al danno biologico, allora i
limiti legali al risarcimento del danno alla salute investono l’intero terreno dell’art.
2059 c.c. ed il giudice vede una profonda riduzione della propria discrezionalità e
del proprio potere equitativo nella liquidazione del danno.

Ancora più chiaro è, poi, il Tribunale di Bologna, sez. III nella sentenza 29 gennaio
2009[30]. 
Nella decisione di cui si tratta, il giudicante riconosce al danneggiato il
danno biologico ed, in via presuntiva, quello (ex) morale. In base agli enunciati
delle Sezioni Unite, il giudice bolognese ritiene che, nel caso sottopostogli, pur non
essendo risarcibile un danno morale che si affianchi al già riconosciuto danno
biologico, sia comunque necessario procedere ad un'adeguata personalizzazione
della liquidazione di quest'ultimo che tenga conto della sofferenza
morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva,
tenuto conto del sentimento normalmente percepito da un soggetto che
subisce lesioni personali”[31].
Al proposito, il Tribunale emiliano reputa
che la limitazione alla misura non superiore ad un quinto dell'aumento
del danno biologico di cui al comma III dell'art.139 Codice
Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione
inerente all'aspetto dinamico relazionale: “la suddetta limitazione non
può considerarsi omnicomprensiva, tenuto conto che all'epoca di
emanazione della suddetta normativa era pacifica l'autonoma
risarcibilità del danno morale”.

Anche in questo arresto, il giudice interpreta l’art. 139 Cod. Ass.ni private in modo
costituzionalmente orientato, reputando che la soglia di sbarramento non contenga
anche il danno morale, oggi voce risarcitoria e non più autonoma categoria,
comunque da liquidare in via aggiuntiva al biologico nella fase della
personalizzazione del danno al danneggiato.

In tutte le decisioni menzionate, si assiste ad una interpretazione che “salva” la
norma dai dubbi di costituzionalità ma apre il varco ad una evidente aporia rispetto
agli enunciati che la sorreggono in diritto. 
Se, cioè, il presupposto logico è
l’applicazione dei teoremi delle Sezioni Unite (che dichiarano l’unitarietà
ontologica del danno non patrimoniale[32]) e le conclusioni sono la scissione in
fase liquidatoria dei criteri risarcitori (che comporta la liquidazione ex sé ed a parte
del danno morale), allora vi è una incoerenza logico-giuridica nel percorso
motivazionale (la quale, in realtà, si traduce in un discostarsi dai principi delle
Sezioni Unite, richiamando la loro attenzione sugli effetti che la loro direttiva
ermeneutica produrrebbe, in fase di applicazione concreta delle norme).

 Profili di incostituzionalità del danno biologico onnicomprensivo.

Ciò che accomuna la giurisprudenza di merito sin qui analizzata è una certa
diffidenza verso l’integrale applicazione dei teoremi enunciati dalle Sezioni Unite,
nel rilevato difetto di coordinamento tra passato intervento legislativo e neofita
attività nomofilattica. 
In altri termini: almeno per i danno da sinistri stradali, i danni
devono essere “due” (morale e biologico), onde rendere parzialmente in operative
le soglie di sbarramento previste dagli artt. 138 e 139 Cod. Ass.ni.
Ciò vuol dire che quelle norme, altrimenti, interpretate in combinato disposto con
l’art. 2059 c.c. (come riletto dalle SS.UU.), prestano il fianco a dubbi di
costituzionalità.

In via principale, può ritenersi che le Sezioni Unite si siano poste in contrasto con i
principi costituzionali ove esse hanno ritenuto che il danno non patrimoniale sia
tutto nel concetto di danno biologico. 

Ed, allora, è incostituzionale l’art. 2059 c.c.
nella parte in cui, secondo il diritto vivente (SS.UU. 11.11.20008), impedisce il
cumulo di risarcimento tra danno biologico e danno morale, dovendosi intendere il
secondo non come categoria autonoma ed ontologica ma quale componente del
danno alla salute. In questo caso, non v’è ragione di chiamare in causa gli artt. 138
e 139 del Cod. Ass.ni: se cade, a monte, il divieto di cumulo, sarà agevole (a valle)
applicare il limite risarcitorio al solo danno biologico e non anche al danno morale.

In via subordinata, si può, invece, ritenere che i principi di diritto enunciati dalla
SS.UU. siano corrispondenti al mutato quadro dei principi regolatori della materia e
richiedano, dunque, una impostazione diversa delle norme a valle: ed, allora, è
incostituzionale l’art. 139 cit. nella parte in cui prevede lo sbarramento risarcitorio
(ferma restando la legittimità dell’art. 2059 c.c. come interpretato dal diritto

1) Il risarcimento del danno biologico in conseguenza della morte del congiunto

La Corte torna ad occuparsi del diritto alla salute e della risarcibilità del relativo danno, con riferimento al cd danno biologico da morte, del quale ho analizzato gli aspetti riguardanti il diritto alla vita, verificando l’irrisarcibilità del danno non patrimoniale mortis causa alla vittima.

Il problema che qui rileva è la risarcibilità del danno alla salute per la morte del congiunto. La questione venne posta dal Tribunale di Firenze (giudice a quo) con l’ordinanza 10 novembre 1993 n.2879, il quale, dopo aver escluso la risarcibilità del danno biologico (come danno alla vita) iure successesionis, verifica, in alternativa, la risarcibilità del danno biologico che i familiari possano domandare iure proprio, a causa della morte del congiunto.

Come mette in luce CASTRONOVO, sotto una denominazione come "risarcimento del danno alla salute in conseguenza della morte del congiunto" si celano due eventi distinti, l’uno riguardante la lesione della salute (rectius, vita) della vittima, l’altro la lesione della salute psichica dei "superstiti", pertanto, non si tratta di ipotesi alternative, ma possono coesistere, salvo poi la irrisarcibilità del danno da morte immediata.

Ora, l’analisi di questa situazione, sulla base normativa dell’art.2043 (conformemente all’interpretazione giurisprudenziale) e una volta provato il danno alla salute psichica del congiunto, mette in evidenza l’irrisarcibilità della lesione sofferta che sul piano della pura causalità appare certamente connessa con la condotta lesiva del diritto alla vita della vittima, ma è il requisito della colpevolezza ad impedire un risarcimento iure proprio della lesione in parola, ponendosi i familiari (vittime del fatto lesivo della salute psichica) oltre il confine posto dallo stesso criterio di imputazione ex art.2043. Per questi motivi, il giudice a quo fiorentino impugna l’articolo citato per contrasto con l’art.32 Cost e, in via subordinata, l’art.2059.

La Corte costituzionale (Corte cost. 27.10.94 n.372), non intendendo mutare il referente normativo del danno biologico nell’art.2043, ascrive l’ipotesi particolare della lesione della salute psichica dei familiari in seguito alla morte del congiunto, all’art.2059, poiché il danno alla salute di cui si discute è il momento finale di un processo patogeno originato dal turbamento psichico che sostanzia il danno morale soggettivo. Pertanto la Corte afferma che, in questa particolare ipotesi, il danno psichico e il danno morale soggettivo hanno radici comuni, sicchè, come il secondo trova risarcimento, anche il primo, a fortiori, deve averlo. Ovvero, il danno morale si situa tra due danni alla salute, uno che lo precede, l’altro che può seguirlo, mentre il primo diventa rilevante in quanto cagionato da un fatto di responsabilità ex art.2043, il secondo rileva alla stessa stregua del danno morale se, come quest’ultimo, sia conseguenza di un fatto che la legge contempli come uno dei casi previsti normativamente (art.2059).

2) La determinazione quantitativa della lesione al diritto alla salute e la cd clausola generale "danno biologico"

La non patrimonialità della lesione alla salute, così come per ogni diritto della personalità, implica che il relativo risarcimento debba legarsi all’equità, secondo la regola di cui all’art.1226, che non è arbitrio, in quanto necessita di motivazione.


I criteri di valutazione del quantum del danno biologico, seppure l’unico utilizzabile è quello equitativo (Cass. 85), si differenziano sulla diversa base argomentativa di deduzione risarcitoria, ovvero :
Alpa G., Danno "biologico" e diritto alla salute davanti alla Corte Costituzionale, in
"Giur. it.", 1980
Alpa G., Danno biologico e diritto alla salute davanti alla Corte di Cassazione, in
"Giust. civ.", 1981
Alpa G., Danno "biologico" e diritto alla salute. Un'ipotesi di applicazione diretta
dell'art. 32 della Costituzione, in "Giur. it.", 1976

 

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