DANNO BIOLOGICO E RESPONSABILITA' MEDICA: Danno Biologico Danno Biologico da Errore Medico

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Danno biologico da errore medico

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Analizziamo il Danno biologico derivante da errore medico 
Vi è errore del medico quando, in relazione alla sua attività, venga lesa l'integrità psico-fisica di una persona o ne venga in estremo cagionata la morte.
La giurisprudenza ha svolto un continuo lavoro  di  ricerca proprio nell'ambito della responsabilità del medico e degli enti ospedalieri, privati o pubblici : se tale responsabilità debba rinvenirsi in ambito contrattuale o extracontrattuale e alla sua riconducibillità al danno biologico.  
I giudici italiani, ormai conformemente, tendono a limitare il ruolo della responsabilità extracontrattuale allargando quello della responsabilità contrattuale.
Questo comporta che il danneggiato, in virtù del principio della responsabilità contrattuale, non debba provare che il medico abbia  agito con dolo o colpa, ma deve solo provare l’esistenza del rapporto contrattuale, l’esistenza del danno subito e il nesso causale tra intervento e danni.
Saranno il medico e la struttura sanitaria convenuti, che dovranno provare di aver agito con diligenza e senza colpa ed evitare così il conseguente risarcimento dei danni e anche del danno biologico.
C’è da precisare che la responsabilità contrattuale include anche la violazione di obblighi correlati alla prestazione principale (intervento medico, chirurgico ecc.) come quello di informazione cosiddetto: CONSENSO INFORMATO.
il medico ha il dovere di informare il paziente sulla natura dell’intervento e sulle possibilità e probabilità dei risultati conseguibili, (così Cassazione Civile, sentenza n. 5444 del 14.3.2006), e anche se svolto nell’interesse del paziente, il trattamento medico non è lecito se manca il suo consenso.  
Siffatta carenza in presenza di un trattamento terapeutico integra violazione degli articoli 32 comma 2 e 13 della Costituzione (il quale ultimo sancisce l’inviolabilità della libertà personale e dunque la libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica) nonché dell’art. 33 della legge n. 833 del 23.12.1978 (Istituzione del servizio Sanitario Nazionale), che prevede la volontarietà di accertamenti e trattamenti sanitari, ma anche dell’art. 1337 C.c., che include nell’obbligo di buona fede il dovere di informare sulle circostanze necessarie a prendere una consapevole decisione.
Ottenuta l’informazione, il paziente può esprimere il consenso, o il dissenso, ad una prestazione medica.
La Corte di Cassazione spiega che “il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, … ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla” (sentenza n. 21748 del 16.10.2007).
Addirittura la Cassazione ha previsto che il consenso informato non riguarda solo i rischi oggettivi e tecnici in relazione alla situazione soggettiva e allo stato della disciplina, ma riguarda “anche la concreta, magari momentaneamente carente situazione ospedaliera, in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature, e al loro regolare funzionamento, in modo che il paziente possa non soltanto decidere se sottoporsi o meno all'intervento, ma anche se farlo in quella struttura ovvero chiedere di trasferirsi in un'altra. L'omessa informazione sul punto può configurare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con l'ospedale sul piano della responsabilità civile, quindi del risarcimento del danno e in particolare del danno biologico, ed eventualmente anche sul piano professionale, deontologico - disciplinare.” (Cassazione Civile n. 6318/2000).

 

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